di Nicoletta Cottone
Il Sole24ore, 22 APRILE 2009
È legge il decreto antistupri. Con il via libera definitivo del Senato al decreto sicurezza arriva l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e di gruppo e per atti sessuali con minorenni, viene inserito nel codice penale il reato di stalking, arrivano misure di ammonimento e allontanamento dalla vittima per lo stalker. Previsto anche il gratuito patrocinio per le vittime di stupri, a prescindere dal reddito. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo sono aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell'ergastolo. Più difficile per chi compie delitti a sfondo sessuale ottenere benefici penitenziari come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Arriva un numero verde in aiuto delle vittime di atti persecutori. Nel provvedimento anche il piano straordinario per la sicurezza che autorizza, fra le altre, i Comuni a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutelare al sicurezza.
Il voto bipartisan ottenuto dal provvedimento a Palazzo Madama (261 sì, 3 no e un astenuto) è frutto dell'eliminazione alla Camera delle contestate norme sulle ronde e sul prolungamento fino a sei mesi della permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di identificazione e espulsione. Ci sono poi alcune norme introdotte nel provvedimento che hanno contenuti diversi rispetto al tema della sicurezza. Viene, per esempio, posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno tenuti a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta (occupato, libero e non risponde, non raggiungibile, occupato non raggiungibile). Poi norme sul reclutamento degli ufficiali dei Carabinieri, norme interpretative sul Fondo unico di giustizia e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che riguarda le Forze di polizia e le forze armate. Ecco l'abc delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto sicurezza.
Aggravanti del delitto di omicidio (articolo 1). Con due modifiche all'articolo 576 del Codice penale si prevede come aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell'applicazione dell'ergastolo, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, o da parte dell'autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della stessa persona offesa.
Ammonimento allo stalker (articolo 8). Fra gli strumenti di tutela che, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza, con lo scopo di dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio viene introdotto un ammonimento ante causam demandato all'autorità di pubblica sicurezza su richiesta della vittima. La persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo. Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Se l'istanza è fondata, il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Viene redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore deve anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Previsto l'aumento della pena per il reato di atti persecutori nei confronti del soggetto già ammonito. Disposta la procedibilità d'ufficio.
Arresto obbligatorio per violenza sessuale (articolo 2). Sono stati inseriti nella lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, norma interpretativa (articolo 12-bis). Norma interpretativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: si stabilisce che gli articoli 1 (attività protette) e 4 (persone assicurate) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
Benefici penitenziari (articolo 3). Più difficile per i condannati per alcuni delitti a sfondo sessuale (indizione e sfruttamento della prostituzione minorile, produzione e commercio di materiale pornografico minorile, violenza sessuale di gruppo) l'accesso ai benefici penitenziari (ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata). Paletti anche per atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, cessione di materiale pornografico minorile e turismo sessuale. I benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno ai detenuti o internati per violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
Conservazione dati telefonia (articolo 12-ter). Viene posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta. Si tratta di dati da conservare relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia Ip sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Copertura finanziaria (articolo 13). L'articolo quantifica la copertura finanziaria del provvedimento. Viene quantificato in un milione di euro a decorrere dal 2009, l'onere legato all'istituzione del numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori. Da tutte le altre disposizioni del decreto-legge in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al ministro dell'Economia il monitoraggio delle misure relative al gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale.
Custodia cautelare in carcere (articolo 2). Viene ampliato il novero dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere. Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.
Divieto di avvicinamento dello stalker ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 9). Introdotta una nuova, autonoma misura coercitiva personale, che può essere disposta nel corso del procedimento penale: si tratta del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa o nell'obbligo di mantenere una determinata distanza da quei luoghi o dalla persona offesa. Il divieto può essere disposto indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Il divieto di avvicinamento può accompagnarsi anche alla prescrizione di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo. Se l'avvicinamento è inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detta prescrizioni ad hoc. Ci sono anche specifici obblighi di comunicazione all'autorità di P.S. competente, dei provvedimenti adottati ai fini dell'eventuale adozione di misure preventive in materia di armi e munizioni. I provvedimenti sono anche comunicati alla parte offesa e ai servizi territoriali socio-assistenziali. Novità anche per le ipotesi di reato in relazione alle quali il Pm o l'indagato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente. L'incidente probatorio può essere chiesto dal Pm, anche su richiesta della persona offesa, può riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) o della persona offesa maggiorenne. Può riguardare anche i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori. Estese, poi, le particolari modalità di assunzione della prova - che nel testo previgente si applicavano solo nel caso in cui vi fosse il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni), nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori. Sostituito anche il riferimento alle "esigenze del minore" con quello alle "esigenze di tutela delle persone", quale parametro della valutazione del giudice in ordine alla decisione di procedere all'incidente probatorio. Si prevede la possibilità che l'udienza si svolga presso l'abitazione "della persona interessata all'assunzione della prova" (piuttosto che, come nel testo previgente, presso l'abitazione del minore). Estese le particolari protezioni per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.
Entrata in vigore (articolo 14).
L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta).
Esecuzione dell'espulsione (soppresso l'articolo 5). È stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati l'articolo 5 che prolungava da 60 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dei clandestini nei Centri di identificazione.
Fondo unico di giustizia (articolo 6, comma 2-bis). Interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 143/2008 in base alla quale non rientrano tra le risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi a oggetto complessi aziendali.
Numero verde per le vittime di atti persecutori (articolo 12). Sarà istituito un numero verde presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, attivo 24 ore su 24. Da questo numero si comunicare prontamente, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati e si potrà fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Per l'assistenza psicologica e giuridica è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (articolo 10). In materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, viene prolungata da 6 mesi a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. La durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione del decreto.La durata dell'ordine di protezione stabilita dal giudice può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Con lo stesso decreto il giudice determina le modalità di attuazione. In caso di difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto a emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Patrocinio a spese dello Stato (articolo 4). La persona offesa da alcuni reati a sfondo sessuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza di gruppo) ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.
Piano straordinario di controllo del territorio (articolo 6). Piano straordinario di controllo del territorio. Anticipato al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile 2009) il termine per l'adozione del Dpr (adottato su proposta dei ministri della Pubblica amministrazione, dell'Interno e dell'Economia) per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale. Termine scaduto senza che il decreto fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In attesa del decreto Economia attuativo delle disposizioni del decreto-legge 112/2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, viene disposta la rassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, al ministero dell'Interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 143/2008 in base alla quale non rientrano tra le risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi a oggetto complessi aziendali. I Comuni sono autorizzati, ai fini della tutela della sicurezza urbana, a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.
Reclutamento ufficiali dei Carabinieri (articolo 6-bis). Viene previsto il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e con lo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità. In particolare, esso prevede che, nell'anno 2009, i Carabinieri possono procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata (articolo 23, comma 1, del Dlgs 215/2001), che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009. L'immissione dovrà avvenire, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale previsto all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 112/2008 (che ha ridotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti), ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della Finanziaria 2008 (legge 244/2007), con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In attesa della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri può continuare ad avvalersi del personale indicato nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
Stalking (articolo 7). Viene introdotto nel codice penale il delitto di "atti persecutori" (nuovo articolo 612-bis) e, conseguentemente, modificato il codice di procedura penale e dettate disposizioni a sostegno delle vittime del reato. Lo stalking è un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie. È necessaria la prova dello stato di ansia o di paura o del fondato timore per l'incolumità ovvero dell'alterazione delle abitudini di vita. Previste alcune aggravanti: la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza, con armi o da persona travisata o a danno di una persona con disabilità. La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame. In ordine alla procedibilità del delitto si prevede la querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera. È però prevista la procedibilità d'ufficio se il reato è commesso contro un minore o persona diversamente abile, nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio o nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del provvedimento in esame. Il termine per la proporre la querela è di sei mesi, invece dei tre mesi fissati in via generale.
Videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 6, commi 7 e 8). I Comuni sono autorizzati, ai fini della tutela della sicurezza urbana, a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.
Vittime del reato di stalking (articolo 11). Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le
istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno alcuni obblighi: fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima; mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Sono stati anche accolti due ordini del giorno in aula alla Camera: uno, primo firmatario Vietti, prevede il potenziamento dei centri antiviolenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime, l'altro, prima firmataria Lussana, che impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per superare le difficoltà organizzative perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno.
giovedì 23 aprile 2009
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